Milano (Tiziana Giacalone) – L’assoggettabilità a Via (Verifica impatto ambientale) d’un impianto a biometano dipende dal quantitativo potenzialmente trattabile che va calcolato sulla base del materiale in entrata nell’impianto stesso e non nell’azienda.
Lo stabilisce il Tar Lombardia nella sentenza del 13 dicembre 2021, n. 2792 escludendo la verifica di assoggettabilità a Via ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica (ex articolo 12 del Dpr 387/2003) per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili.
Non può ritenersi legittima l’interpretazione del Comune che – impugnando l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia senza la verifica di assoggettabilità a Via – considerava nel calcolo il materiale entrato nell’azienda in cui è ubicato l’impianto.
L’impianto in questione tratterebbe una quantità di materiale, derivante dalla fermentazione anaerobica di sottoprodotti, al di sotto della potenzialità di trattamento di 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso; soglia al di sopra della quale la Lr Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 prevede la necessità di sottoporre l’impianto a “screening”.
I giudici ammnistrativi interpretano la norma regionale nel senso che il calcolo delle tonnellate per giorno delle “materie complessivamente in ingresso al sistema” deve essere riferito alle materie in ingresso nell’impianto di trattamento.